STATUTO
Della Associazione Culturale Est Africana della Comunità Etiopica in Italia
ART. 1 – (Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata: “Associazione Culturale Est Africana della Comunità Etiopica in Italia” con sede in Via Dei Latini n. 30, nel Comune di Roma.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Principi e scopo della associazione)
La comunità è una organizzazione non politica. L’associazione non ha scopo di lucro, nei di commercio e svolge attività di promozione e utilità sociale.
Lo scopo della associazione è quello di promuovere la cultura, usi, costumi, corso di insegnamento di lingua ed il senso di appartenenza al paese d’origine alla seconda generazione di migranti.
Corso di alfabetizzazione in madre lingua rivolto ad adulti etiopi
Mantenere stretto contatto con gli affari socio – culturale della patria.
Aiuto nella ricerca di lavoro ed inserimento sociale e mediazione culturale.
Assistenza psicologica e morale per il superamento dei traumi.
Promuovere iniziative sociali e culturali per sensibilizzare la comunità alle tematiche del Corno d’Africa.
Agevolare l’interscambio fra studenti italiani e etiopici ai vari livelli scolari attraverso la creazione di borsa di studio e stages da svolgere nei rispettivi paesi;
ART. 3 – (Soci)
L’adesione è aperta a coloro che: aderiscono agli obiettivi, principi e norme della Comunità accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; sono pronti a partecipare all’attività della Comunità e che ne condividono gli scopi.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ad ogni socio sarà concessa la carta di riconoscimento.
I soci che rinunciano volontariamente o che sono espulsi dall’associazione non avranno alcun diritto di pretesa sul fondo associativa.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 – (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di tre delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il consiglio direttivo dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti .
ART. 12 – (Presidente)
Il Presidente rappresenta l’associazione a tutti gli effetti della legge, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; contributi di privati, eredità, donazioni e legati; altre entrate compatibili con la normativa in materia
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento dell’associazione, tutti gli assetti e patrimoni dell’associazione saranno messi sotto custodia degli organi che saranno decisi dall’Assemblea Generale.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.